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Del seguente articolo:

Luglio-Settembre/2008 -
La vita nel precariato
Marketing telefonico: scattano i divieti del Garante-Blocco alle proposte indesiderate che arrivano da proposte inaspettate
Saverio Lombardo

Una vittoria per i cittadini tartassati da chiamate sgradite. L’Autorità
del Garante - sulla base di provvedimenti di cui è stato relatore
l’on. Mauro Paissan - ha vietato ad alcune società specializzate
nella creazione e nella vendita di ‘banche dati’,
l’ulteriore trattamento dei loro prodotti.
Gran parte dei dati, nello specifico numeri telefonici,
venivano raccolti e utilizzati senza aver informato i diretti
interessati e senza aver ottenuto dagli stessi un esplicito consenso
per la cessione ad altre società delle loroinformazioni
personali. Le società specializzate in ‘banche’ non potranno
quindi rivendersi i numeri telefonici senza un consenso informato degli interessati


A tutti sarà capitato di ricevere, spesso a orari improbabili, magari a cena, una telefonata promozionale inaspettata, e soprattutto non gradita. Si tratta del cosiddetto ‘marketing telefonico’, che negli ultimi anni in Italia ha assunto una fisionomia sempre più invasiva, alimentato dalla concorrenza degli stessi operatori sempre in gara per rubarsi clienti l'un l'altro. Bene, ora a tutto questo il Garante della privacy ha posto un freno. L'Autorità – con alcuni provvedimenti presentati da Mauro Paissan, sempre molto attento a difendere la nostra riservatezza – ha vietato ad alcune società specializzate nella creazione e nella vendita di banche dati l'ulteriore trattamento delle informazioni personali raccolte su milioni di persone. Ciò significa che non potranno rivendere ad altre aziende i numeri telefonici degli utenti, raccolti e utilizzati illecitamente, senza un consenso informato degli interessati. Il divieto vale per importanti società specializzate nella raccolta dei dati, come per alcuni loro clienti che hanno acquistato le banche dati delle prime allo scopo di promuovere i loro prodotti attraverso i call center. Le aziende, infatti, nel momento in cui comprano questo genere di dati, dovrebbero sempre accertarsi che gli abbonati abbiano acconsentito alla comunicazione degli stessi a terzi. "Se qualcuno vuole entrare in casa nostra – commenta Paissan – deve bussare. Così, se qualcuno vuole chiamarci per vendere un prodotto o un servizio, deve avere il nostro consenso per usare il nostro numero telefonico. Il Garante vuole difendere i cittadini che si sentono molestati da telefonate non desiderate. In questo modo si tutelano anche gli operatori di telemarketing che si comportano correttamente". Qualche tempo fa lo stesso Garante aveva già bloccato un imprenditore che aveva messo in vendita sul proprio sito web intere banche dati con indirizzi di posta elettronica, numeri di fax e di telefono. Anche se le informazioni erano state lecitamente estratte da registri pubblici, l'imprenditore non aveva informato le persone alle quali quei dati appartenevano. Ora con quest'ultimo provvedimento del Garante è stata ribadita l'importanza del consenso degli utenti e della delicatezza dei dati personali. Una goccia nel mare digitale che sempre più tende a sommergere la nostra privacy. Il divieto, come detto, è scattato anche per dei gestori telefonici che hanno acquistato da queste società i data base allo scopo di poter contattare gli utenti e promuovere i loro prodotti e servizi tramite call center. Ai provvedimenti inibitori si è giunti dopo ripetuti richiami e ispezioni, effettuate sia presso le società che avevano formato i data base e venduto i dati sia presso operatori telefonici e aziende che li avevano acquistati e i call center che contattavano gli utenti. Una delle società colpite dal provvedimento, peraltro, offriva sul proprio sito i dati di oltre 15 milioni di famiglie italiane suddivise per redditi e stili di vita, senza che gli interessati fossero stati informati o avessero dato il loro assenso alla comunicazione dei dati a terzi. Da parte loro le aziende e le compagnie telefoniche che hanno acquistato i dati e li hanno utilizzati a fini di marketing telefonico (il cosiddetto teleselling), non si sono preoccupate di accertare, come prevede invece la disciplina sulla protezione dei dati, che gli abbonati avessero acconsentito alla comunicazione dei propri dati e al loro uso a fini commerciali. Le norme sulla protezione dei dati personali stabiliscono, infatti, che è lecito estrarre e raccogliere dati personali, senza la necessità di avere il consenso degli interessati, da pubblici registri, documenti o elenchi conoscibili da chiunque. Ma le norme precisano anche che è obbligatorio informare gli interessati della costituzione della banca dati e degli scopi per i quali le loro informazioni personali verranno usate (compresa ovviamente la cessione o la vendita a terzi), in modo tale da consentire ai medesimi interessati di potersi opporre, se lo ritengono, al trattamento dei propri dati. Venendo a mancare questa informativa, i dati risultano trattati in violazione della disciplina in materia di privacy e non possono più essere utilizzati. Sulla base di queste disposizioni e delle ispezioni effettuate il Garante ha dunque ritenuto illecito il trattamento dei dati personali posti in vendita sul sito web e ha vietato di trattare quei dati.


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