Direttore Responsabile Leandro Abeille


 
home
sommario
noi
pubblicità
abbonamenti
mailinglist
archivio
utilità
lavora con noi
contatti
ARCHIVIO

Del seguente articolo:

Ottobre-Dicembre/2008 -
Alta velocità, avvisi e sicurezza
E’ lecito occultare l’Autovelox ?
Fabrizio Di Nola

Le multe per eccesso di velocità corredate da foto da autovelox, debbono rispettare la collocazione fisica della segnalazione del dispositivo di controllo


Su una strada provinciale, un privato di buona volontà ha scattato una foto su autovelox semi nascosto per ingannare l’automobilista e consentirgli di non frenare: infrazione certa e sanzione adeguata. Soldi al Comune e punti patente all’indisciplinato. Questa immagine, solleva però un caso di interesse generale; è giusto camuffare l’autovelox? Il solito straniero di turno potrebbe dire che è una castroneria perché i limiti di velocità sono stati imposti per essere rispettati su tutte le strade e autostrade, a prescindere dalla presenza di autovelox. Invece , nel bel Paese del diritto e delle molteplici diavolerie amministrative, i limiti sembra li si debbano rispettare solo in presenza di autovelox piazzati a regola... di codice e, come legge prescrive, adeguatamente presegnalati. Ne consegue che l’automobilista è costretto a rallentare e a imporsi una guida in linea con i cartelli. Per assurdo se ne deduce che la sicurezza nasce dalla tecnologia radar-fotografica e non dal codice. Ne consegue però che quegli accertamenti di violazione del limite di velocità constatati da autovelox “furbi” potrebbero essere contestati con adeguata opposizione. Basterà leggere, in proposito, sentenze nonché chiarimenti diramati dal Ministero dei trasporti. Infatti secondo il dettato dell’apposito decreto (art. 3, del d.l. 117/2007), tutti i dispositivi per il controllo della velocità sulle strade, devono essere ben visibili e obbligatoriamente evidenziati con scritte bianche. Di conseguenza i loro pannelli “di dimensioni e colori propri del tipo di strada su cui saranno installati”, dovranno presentare la scritta “controllo elettronico della velocità” oppure “rilevamento elettronico.”. Si aggiunga che gli avvisi debbono essere posizionati con congruo anticipo rispetto al misuratore e, attenzione particolare, è anche di rigore la distanza tra il segnale di preavviso e il luogo del controllo dove non siano presenti intersezioni stradali limitatrici dell’informazione all’utenza in transito o altri ostacoli, alberi o cespugli. Queste regole erano state già anticipate dai contenuti di una decisione della II Sezione civile della Corte di Cassazione (sent. n. 24526 del 17 nov. 2006), nella considerazione che la segnalazione di un apparecchio deve dissuadere nei fatti dalla velocità, venendo a costituire un elemento essenziale per potere elevare legittimamente le relative sanzioni e per confortare, con il massimo della trasparenza, l’operato della Pubblica amministrazione. Insomma, il decreto sull’autovelox (convertito in L. 2 Ott. 2007, n. 170), ha voluto fare chiarezza adottando il criterio dell’assoluto formalismo, sostenendo che “le postazioni di controllo devono essere segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o a dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme del Codice”. Questi cartelli devono essere obbligatoriamente in blu con scritte bianche. Se il segnale è diverso, poco importa se l’autovelox ha rilevato una velocità “ultra” (e quindi criminale): la forma del cartello prevale e la multa non vale o, se emessa, puo essere annullata. Nonostante questo formalismo, molte Amministrazioni hanno mantenuto i vecchi segnali, spesso di dimensioni troppo piccole, con cartelli personalizzati collocati quasi addosso alla postazione mobile, con poco rispetto della loro altezza massima prevista (fissata in metri 2,20). Insomma, in vero e proprio caos segnaletico. Per evitare una selva di contestazioni, dalla data del suddetto decreto (3 Ago. 2007), tutte le postazioni di rilevamento della velocità – ovunque si trovino – debbono prevedere “segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, luminosi a messaggio variabile, dispositivi di segnalazione luminosi installati sui veicoli”, come richiedono i contenuti prescrittivi del decreto ministeriale 15.Ago.2007. Recentemente nell’agosto 2008, sono intervenuti i contenuti del parere del Ministero dei trasporti, secondo cui il controllo elettronico della velocità dei veicoli con postazioni mobili deve essere preventivamente reso evidente ai conducenti con segnali temporanei, o con dispositivi luminosi, installati a bordo degli automezzi di servizio. L’uso generalizzato della segnaletica permanente – adottato pure per le postazioni volanti di controllo – deve essere evitato allo scopo di non ingenerare confusione negli utenti stradali. Gli avvisi mobili debbono essere installati con congruo anticipo rispetto alla postazione. Nel parere dell’Alta Corte si aggiunge anche che “l’adozione di segnaletica permanente anche per postazioni di controllo temporaneo, ancorché non vietata dalle vigenti disposizioni, risulta tuttavia non coerente con la tipologia utilizzata e con l’esigenza di credibilità cui la segnaletica deve rispondere in generale”. Ma, tanto per facilitare al cittadino la possibilità di leggere le regole, va detto che il Ministero, richiama al riguardo proprio la Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della strada in “materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione” (24 Ott. 2000), laddove viene criticato l’impiego superfluo di segnali su quale che sia la tipologia della strada. Una corretta tecnica di installazione richiede che per il preavviso debba essere posizionato esclusivamente il segnale corrispondente alla tipologia richiesta dalla situazione che si intende evidenziare. Ma certo è che un qualsiasi cittadino d’Europa che ci volesse accompagnare in questi tour nel bizantinismo delle leggi, leggine decreti, direttive ministeriali, e altre regolette non meglio specificate, ha tutto il diritto di sentirsi un po’ stupito, spaesato e confuso. Nel suo paese c’è un divieto di velocità che va rispettato perché esiste di per se stesso. Il rilevatore che lo accompagna, serve proprio quale deterrente, se ve ne fosse bisogno, e quindi può ben essere camuffato o nascosto, tanto l’autista “deve” viaggiare sempre nei limiti. Forse questo è un sistema più severo, ma certo più chiaro e semplice. Che dire?


<<precedente sommario successivo>>
 
<< indietro
ricerca articoli
accesso utente
login

password

LOGIN>>

Se vuoi
accedere a tutti
gli articoli completi
REGISTRATI

Scrivi il tuo libro: Noi ti pubblichiamo!

Le parole di una vita

Cittadino Lex

gg