A leggere rapidamente la ventina di articoli nei quali si snoda il ddl preparato dal Ministero della Pubblica Istruzione sembrerebbe di sognare. Per i minimamente addetti ai lavori questo nuovo testo dichiara di volere affrontare e correggere molte di quelle incongruità che tuttora esistono in quella che pomposamente viene definita l‘Accademia’ La ricerca della semplificazione, la chiarezza su ruoli e permanenza in servizio dei professori, le loro età pensionabili nonché la sistemazione dell’atavica questione dei ricercatori sono alcuni degli elementi alla base di questa riforma. Per questi ultimi che, pur non abilitati alla didattica, si impegnano con professionalità su corsi che vengono loro affidati per mancanza di professori di ruolo o, peggio, perché per i più svariati motivi non riescono a coprirli, una soluzione potrebbe anche scaturire. Ma i paletti, come si vedrà, sono infatti pesanti. Al di là di questa ostentazione di nuove regole - anche positive - nella legge è stata infatti introdotta una serie di colpi di mannaia atti a smantellare tutto il trascorso scientifico di tanti ricercatori che, nelle difficoltà numeriche dei loro Istituti, si sono loro malgrado accollati il fardello della didattica. Una didattica che però mai ha prodotto per loro alcun risultato concreto, se non quello di essere considerati e lodati come ‘professori’ a tutti gli effetti della didattica. Senza titolo giuridico alcuno, però, a fronte di quelli squisitamente scientifici, spesso di alto livello, di cui sono dotati). Una valutazione approfondita sul dettato di questa legge che ha concluso il suo iter al Senato ma deve ancora passare alla Camera non è oggi possibile. Alla Camera, come detto, deve ancora andare in aula e chissà se e come verrà modificata.. E inoltre, in questa miopia finanziaria dove tutto è calibrato sui tagli più facili (certo non nella logica del risparmio ragionato) difficilmente si avrà una soluzione a breve sia per la sua copertura finanziaria che per il dibattito successivo nel secondo ramo del parlamento. Dopo il via libera al Senato il Ministro Gelmini ha comunque detto che l'università nell’immediato futuro “sarà più meritocratica, trasparente, competitiva e internazionale. Il ddl segna la fine delle vecchie logiche corporative e sarà premiato solo chi se lo merita”. Vediamo dunque solo alcuni passi di questo disegno di legge, sforzandoci di valutarlo in un’ottica positiva. Senza alcuna velleità distruttiva. Semmai, il contrario. Tenendo anche presente il principio dichiarato che l'autonomia delle università deve essere sempre coniugata con una forte responsabilità finanziaria, scientifica e didattica. Abilitazione nazionale Il ddl introduce l'abilitazione nazionale come condizione per l'accesso all'associazione e all'ordinariato. Essa verrà attribuita da una commissione nazionale sulla base di specifici parametri di qualità. I posti saranno attribuiti a seguito di selezioni pubbliche bandite dalle singole università, cui potranno accedere solo gli abilitati. Si dovrebbe arrivare a bloccare quei concorsi organizzati, come si dice, per finta, impostati solo per fare progredire la carriere di qualche membro fortunato che proviene dall’istituto stesso Entro una quota prefissata (1/3), i migliori docenti interni all'ateneo che conseguono la necessaria abilitazione nazionale al ruolo superiore potranno essere promossi alla luce del sole con meccanismi chiari e meritocratici. E ancora: sarà messa a bando pubblico per la selezione esterna una quota importante (i due terzi) delle posizioni di ordinario e associato per ricreare una vera mobilità tra sedi, oggi quasi azzerata. Seguiranno pure procedure semplificate per i docenti di università straniere che vogliono partecipare alle selezioni per posti in Italia. Professori ordinari La riforma potrebbe interessare anche i professori ordinari, a partire da quelli a tempo pieno: sarebbero chiamati a svolgere attività formativa per almeno 1.500 ore nell'anno solare, di cui 350 di didattica. Per i docenti a tempo determinato, le ore di attività previste diventeranno 750: di queste, almeno 250 dovranno essere spese per la didattica. I docenti avranno l'obbligo di certificare la loro presenza a lezione. Questo per evitare che si riproponga senza una soluzione il problema delle assenze dei professori negli atenei. Viene per la prima volta stabilito inoltre un riferimento uniforme per l'impegno dei professori a tempo pieno per il complesso delle attività didattiche, di ricerca e di gestione, è fissato in 1.500 ore annue di cui almeno 350 destinate ad attività di docenza e servizio per gli studenti. Per chi fa attività didattica è prevista anche una valutazione: "I professori e i ricercatori - c'è scritto nel testo - sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte". Se la relazione dovesse risultare negativa scatterà lo stop al previsto aumento stipendiale. Diverse le età pensionabili La pensione dovrebbe arrivare, al massimo, al compimento del 70esimo anno di età. Per quanto riguarda l'età dei professori ordinari, il limite massimo è stato ridotto da 72 a 70 anni. Per gli associati la soglia scende invece a 68 anni. I Concorsi Altre novità riguardano i concorsi che, nelle intenzioni dei realizzatori del ddl, si svolgeranno "meno pilotati dai baroni". Le selezioni saranno affidate a una commissione composta da quattro docenti ordinari estratti a sorte. Più rilevanza verrà data, rispetto a oggi, alla produzione da parte dei candidati di pubblicazioni, esperienze internazionali, didattica svolta: a verificarne la rilevanza sarà una commissione ad hoc che potrà "acquisire pareri scritti pro veritate sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche". Chi passerà la selezione acquisirà l'abilitazione all'insegnamento ed entrerà a far parte di un'unica lista nazionale, da cui tutte le università italiane attingeranno, all'occorrenza, i propri docenti. I professori da prescegliere saranno eletti a loro volta da una lista di docenti ordinari del settore disciplinare oggetto del bando e da un solo ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando. Sei anni di tempo per i ricercatori I ricercatori che aspirano ad avviarsi alla carriera universitaria avranno a disposizione un periodo tassativo di sei anni di impegno scientifico per produrre titoli o ricerche atti conseguire l’abilitazione come associato a tempo indeterminato. In caso contrario, il loro rapporto con l'università avrà termine. Nessuna buona notizia quindi, anche per i precari: l'accesso alla docenza non prevede infatti deroghe o sanatorie per i circa ventimila attuali ricercatori che attualmente lavorano a tempo determinato. Dovranno anch’essi seguire un iter che è lo stesso di chi arriva per la prima volta negli atenei. Ma con il rischio certo, in mancanza di valutazione positiva dopo i sei anni, come già detto,di rimanere esclusi del tutto dall'attività accademica. Questo provvedimento dei sei anni - che è ritenuto inderogabile si rende indispensabile - dice il ddl - per evitare sia il fenomeno dei ricercatori a vita che per determinare situazioni di chiarezza fondate sul merito. Il provvedimento, inoltre, abbasserebbe l'età in cui si entra di ruolo in università - da 36 a 30 anni - con uno stipendio che passerebbe da 1300 a 2100 Euro. Sempre più incisivo dovrebbe diventare il merito, e ciò dovrebbe valere anche per la carriera degli studenti: chi dimostrerà migliori capacità e competenze (su test nazionali standardizzati), potrebbe accedere per borse di studio a un fondo speciale (stato, regione, privati) I Consigli d'amministrazione con la nuova figura del “direttore generale” Il ddl prevede anche nuovi organismi con almeno tre esperti esterni, e che si occuperebbero solo della gestione dell'ateneo. Il senato accademico, invece, dovrà esaminare esclusivamente gli effetti della didattica e della ricerca. La novità è che negli atenei ci sarà per la prima volta la figura di un ‘direttore generale", a cui sarà affidato il delicato ruolo di gestione effettiva della struttura accademica. Il direttore generale prenderà la posizione del vecchio direttore amministrativo e la sua sarà una posizione di grande responsabilità e dovrà rispondere delle sue scelte, come vero e proprio manager dell'ateneo. La legge prevede una netta distinzione netta di funzioni tra Senato e Consiglio d'Amministrazione: il primo è un organo accademico, il secondo di alta amministrazione e programmazione. Il Senato avanzerà proposte di carattere scientifico, ma sarà il CdA ad avere la responsabilità chiara delle spese, delle assunzioni e delle spese di gestione anche delle sedi distaccate. La gestione finanziaria Viene introdotta la contabilità economico-patrimoniale uniforme, secondo criteri nazionali concordati tra Miur e Tesoro. I bilanci dovranno rispondere a criteri di maggiore trasparenza. Debiti e crediti saranno resi più chiari nel bilancio eliminando qualsiasi ‘piega’ . Commissariamenti e tolleranza zero per quegli Istituti che si faranno trovare in dissesto finanziario. Gli aggregamenti di Atenei Per evitare duplicazioni di Atenei simili e prossimi con pesanti spese individuali, gli atenei potrebbero fondersi tra loro o aggregarsi su base federativa. Questa norma, che riguarderebbe le strutture minori, potrebbe essere applicata innanzitutto su chiave regionale.Ogni università dovrebbe avere non più di 12 facoltà e potrebbero essere aboliti tanti mini-corsi accademici o quelli con meno di10 studenti. La riforma renderà difficile il mantenimento in vita degli atenei, delle facoltà e dei dipartimenti accademici meno efficienti e anche quelli con seri problemi finanziari. Verranno ridotti i settori scientifico-disciplinari, dagli attuali 370 si scenderà fino a circa la metà con una consistenza minima di circa 50 ordinari per settore. Ogni professore è oggi rigidamente inserito in settori scientifico-disciplinari spesso molto piccoli, anche con solo due o tre docenti. Nel futuro questi settori saranno ridotti per evitare che si formino quelle aggregazioni microscopiche che possono danneggiano la circolazione delle idee e, al contempo, danno troppo potere a cordate ristrette.
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