Le ristrutturazioni edilizie

Agevolazioni Fiscali 2022

Di cosa parliamo

Il Bonus Ristrutturazione è un’agevolazione fiscale – disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86sugli interventi di ristrutturazione edilizia, che rientra nel generale “Bonus Casa” e consiste in una detrazione Irpef del 50% per un limite massimo di spesa di 96 mila euro. Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali, adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%. La detrazione da indicare nella denuncia dei redditi deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. I lavori di Ristrutturazione si dividono in lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edifici residenziali, ovvero riguardanti i condomini; mentre le agevolazioni per i lavori di manutenzione ordinaria non sono previsti per le singole unità abitative. Infatti, i lavori sulle singole unità immobiliari, per i quali spettano le agevolazioni fiscali, sono quelli di manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Tra gli interventi di manutenzione straordinaria, si annoverano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico – sanitari, che, però, non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso. Altri esempi di manutenzione straordinaria sono l’installazione di ascensori e scale di sicurezza; la realizzazione e miglioramento dei servizi igienici; la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso; gli interventi finalizzati al risparmio energetico.  Nel riportare le varie novità per i Bonus descritti, si fa presente che, a causa degli emendamenti che dovessero essere approvati in sede di approvazione della Legge di bilancio, gli stessi bonus potrebbero subire delle modifiche; bisognerà, quindi, attendere la stesura del testo definitivo per avere le conferme di quanto si riporta in questo articolo.

Novità nel bilancio 2022

Le novità apportate dal disegno di legge per il Bilancio 2022 approvato nel Consiglio dei ministri del 28 ottobre scorso, prevede la proroga del pacchetto bonus casa per tutto il 2022 e fino al 31 dicembre 2024. Tra le novità introdotte si concluderà al 2023 il bonus facciate che passerà dal 90% al 60%; ci sarà una proroga differenziata e selettiva del Superbonus al 110%, che, per le abitazioni unifamiliari e le villette, sarà prorogato fino al 31 dicembre 2022, nel limite ISEE di € 25.000. Ci sarà un limite di spesa anche per il Bonus mobili fino a € 5.000.  Con il Decreto Rilancio era stato previsto che, coloro che per gli anni 2020 e 2021, avevano sostenuto spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia potessero optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente ad uno sconto in fattura sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che avevano effettuato gli interventi, oppure ad una cessione del credito d’imposta di pari ammontare, sia nei confronti di terze parti, che degli istituti bancari. In questo DDL risulta confermato sia la cessione del credito sia lo sconto in fattura fino al 2024 per l’Ecobonus, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il sisma-bonus, per il bonus facciate e per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici; mentre per il Superbonus, sia la cessione del credito che lo sconto in fattura rimarranno fino al 31 dicembre 2025. Dal 2018 è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati che comportano un risparmio energetico. Possono essere ammesse in detrazione anche le spese per la progettazione dei lavori di ristrutturazione e le altre prestazioni professionali connesse, le spese per l’acquisto dei materiali, il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti, le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi ed eventuali oneri di urbanizzazione.

Beneficiari

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche – Irpef. L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile usufruire dell’aliquota Iva ridotta al 10%. Infatti, a seconda del tipo di intervento, l’agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi resi dall’impresa che esegue i lavori e, in casi ben stabiliti, sulla cessione dei beni. Sui beni l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto stipulato con tra il committente e chi esegue i lavori. L’agevolazione non spetta quando i materiali o i beni sono forniti da un soggetto diverso da colui che esegue i lavori oppure quando sono acquistati direttamente dal committente.

Procedure

Per usufruire delle agevolazioni fiscali relative alle ristrutturazioni, le fatture relative ai lavori devono essere pagate tramite un bonifico bancario o postale, in cui devono essere riportati la causale del versamento riportante la dicitura “Bonifico relativo a lavori edili che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16bis del Dpr 917/198”; il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di Partita Iva del beneficiario del pagamento. Per beneficiare del bonus del 50% in dichiarazione dei redditi, sarà necessario indicare gli oneri sostenuti nel modello 730 o in Unico. Bisognerà, però, conservare i seguenti documenti, anche in caso di future richieste di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate:

  • le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
  • domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
  • ricevute di pagamento dell’IMU, se dovuta;
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali;
  • in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;
  • comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all’ASL, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
  • fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
  • ricevute dei bonifici di pagamento.

Chi intende esercitare l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, dovrà invece trasmettere il modulo telematico all’Agenzia delle Entrate, tramite il proprio cassetto fiscale, ora accessibile solo tramite Spid al seguente percorso: La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionando “Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus”. La comunicazione può essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Risparmio energetico

Per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi, la legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. La trasmissione delle informazioni non riguarda tutti gli interventi ammessi alla detrazione, ma solo quelli che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili. La comunicazione all’Enea va trasmessa entro 90 giorni dalla fine dei lavori attraverso il sito https://bonuscasa2021.enea.it/index.asp Con il termine di fine lavori si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, ove prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità, anche quest’ultima quando prevista. Per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso. Con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, l’Agenzia delle entrate, nel condividere il parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico, ha chiarito che, in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni. Tra gli interventi soggetti all’obbligo di comunicazione all’Enea figurano quelli dell’Ecobonus, che consiste in una detrazione Iperf o Ires riconosciuta a coloro che effettuano lavori per il risparmio energetico su edifici già esistenti. Il bonus viene erogato tramite la riduzione delle imposte dovute, in 10 rate annuali di pari importo e in base al tipo di lavoro effettuato, le detrazioni variano dal 50% al 65%. Di seguito si riportano alcuni esempi:

  • Bonus caldaie a condensazione;
  • Generatori di aria calda a condensazione;
  • Sostituzione di pompe di calore (anche con Sonde geotermiche);
  • Solare Termico;
  • Contatori di calore per i condomini;
  • Isolamenti termici e cappotti termici relativi al tetto, alle pareti, al pavimento e ai solai per cui è obbligatoria la relazione energetica a firma di un professionista e la certificazione energetica;
  • Impianti Fotovoltaici;
  • Teleriscaldamento;
  • Serramenti ed Infissi, ovvero le finestre, le porte blindate, le zanzariere e le tende (il portale Enea richiede di inserire la tipologia di telaio (legno, acciaio, pvc), la trasmittanza, la superficie dell’infisso e se il serramento confina con l’esterno oppure con una zona dell’abitazione non riscaldata. Questi dati possono essere reperiti dalla certificazione obbligatoria fornita dal venditore;
  • Elettrodomestici, ovvero il forno, il frigorifero, la lavastoviglie, il piano cottura, la lavatrice, la lavasciuga e l’asciugatrice. In questo caso, viene richiesta la potenza assorbita e per alcuni elettrodomestici anche la classe energetica. Rimangono esclusi dalla comunicazione i mobili come i divani, le cucine, gli armadi, i televisori e i letti.

Mobili ed elettrodomestici

Con particolare riferimento al Bonus mobili ed elettrodomestici, quest’ultimo consiste in una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di almeno classe A+ (classe A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione (rientra, infatti, nel bonus ristrutturazione – per lavori di manutenzione straordinaria). In base al disegno di legge, la detrazione scende da un importo massimo di € 16.000 per tutto il 2021, a un limite di € 5.000 per il 2022; anche per questo tipo di bonus va inviata la comunicazione all’Enea. Per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Bonus verde

Tra i bonus casa prorogati dalla Legge di Bilancio 2022, c’è anche il bonus verde, una detrazione fiscale del 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, le recinzioni, gli impianti di irrigazione, la realizzazione di pozzi, le coperture a verde e i giardini pensili. L’agevolazione fiscale che viene applica nella dichiarazione dei redditi, deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo e deve essere calcolata considerato un limite massimo di spesa pari a € 5.000 per ciascuna unità immobiliare avente uso abitativo. Il Bonus verde non è previsto per immobili aventi una destinazione diversa da quella abitativa, come negozi o uffici che restano pertanto esclusi. Nel caso che i lavori siano effettuati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di una professione o di un’attività commerciale, la detrazione è ridotta della metà. Tra i costi detraibili figurano anche le spese di progettazione. E’ prevista una proroga selettiva del Superbonus del 110% che prevede:

  • Per le persone fisiche, che non esercitano attività di impresa, arti e professioni, un Superbonus fino al 31 dicembre 2022, per lavori effettuati su una unità immobiliare (fino ad un massimo di due) per le quali è stata presentata al 30 settembre 2021 una CILAS oppure avviata una procedura per l’acquisizione del titolo abitativo;
  • Per i condomini, invece, la detrazione spetta fino al 2025 con le seguenti modifiche:
    • 110% fino al 31 dicembre 2023;
    • 70% fino al 31 dicembre 2024;
    • 65% fino al 31 dicembre 2025.

di Cristina Degli Atti

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)